In Qua

Gli stranieri residenti in Italia sono sudditi senza possibilità di partecipare ai processi decisionali, come i meteci ad Atene, tra cui Aristotele che già lamentava il paradosso delle leggi di Pericle

Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo vanno a lavorare, pagano le tasse, rispettano le leggi, alimentano il tessuto economico, culturale e sociale del paese in cui vivono e che chiamano casa; eppure non hanno accesso ai diritti politici.

Fasce enormi di popolazione rimangono escluse dal diritto di voto e dalla rappresentanza parlamentare: lavorano e producono, ma non votano. In una parola? Sono sudditi, non cittadini. Loro sono i nuovi meteci. 

“Nuovi” perché non sono i primi: il meccanismo di esclusione di cui sono soggetti ha radici antichissime. Il termine “meteco”, infatti, ha origine greca ed indica, nella  sua traduzione letterale, il cambiamento (μετα) di casa (οἶκος ). Esso veniva utilizzato nell’Antica Grecia per riferirsi allo straniero stabilmente residente nella città, integrato nella vita economica e sociale della città, ma escluso dalla sfera politica. 

In continuità con il passato, gli odierni meteci sono tutti quei migranti, di prima o seconda generazione, che abitano stabilmente in uno Stato da anni, ma che non possono partecipare ai processi democratici di tale Stato. 

La carta d’accesso ai diritti politici è ed è sempre stata la cittadinanza, ed è proprio la cittadinanza  quella di cui ancora oggi i meteci i non dispongono. 

E’ interessante notare come già le società antiche avessero stabilito criteri di accesso e di esclusione dalla cittadinanza, criteri i quali presentano curiose analogie con i nostri  moderni sistemi di accesso allo status di cittadino. 

Il meccanismo di acquisizione della cittadinanza più diffuso, ieri come oggi, è lo ius sanguinis, secondo il quale  la cittadinanza nazionale si ottiene automaticamente per discendenza. Oggi nella maggior parte degli ordinamenti contemporanei, ivi compreso quello italiano, la cittadinanza si acquisisce per eredità, sulla base di quella che è la cittadinanza dei genitori ( ad esclusione dei paesi, come gli USA, in cui vige lo ius soli).

Ciò permette che un individuo sia riconosciuto come cittadino italiano anche se nato all’estero, a patto che almeno uno dei due genitori sia a sua volta italiano; mentre un bambino nato e cresciuto in Italia non ha necessariamente diritto alla cittadinanza se figlio di genitori stranieri ( ad eccezione, sempre, dei paesi in cui prevale lo ius soli). I migranti, di prima o seconda generazione, che diventano stranieri residenti possono acquisire la cittadinanza, tale acquisizione però non è immediata, ma subordinata a tutta una serie di procedure. 

Tuttavia, il tema dell’estensione dei diritti di cittadinanza e la definizione dei diritti e delle tutele spettanti al residente non cittadino, non è argomento neutro ai valori di una democrazia. Anzi, è uno dei nodi centrali di un sistema democratico: lo stato di diritto democratico si fonda sulla promessa che tutti coloro che sono tenuti a rispettare le leggi abbiano a loro volta la possibilità ed il potere di modificare le stesse; in altre parole, ogni suddito è anche cittadino, e viceversa: il è popolo è al contempo  sovrano e suddito di se stesso

In una democrazia rappresentativa, quali che sono le democrazie moderne, solo i cittadini hanno il diritto di voto, diritto attraverso il quale sono rappresentati in Parlamento ed hanno dunque accesso – indirettamente ed attraverso i propri deputati- al potere decisionale. 

Dal momento che l’accesso alla cittadinanza definisce anche l’accesso alla rappresentanza democratica, su cui si fonda la legittimità delle nostre democrazie; i criteri con cui viene attribuita non possono che essere cruciali per il destino delle nostre democrazie: se vi è un errore di rappresentanza, sudditi e cittadini smettono di coincidere, e quale legittimità rimane ai poteri?

Lo straniero residente dunque, in assenza di cittadinanza, si ritrova ad essere solo suddito. Tale condizione, che accomuna pressoché tutti gli stranieri luogo-residenti delle moderne democrazie,  genera un paradosso democratico in cui vengono contraddetti i principi  su cui si fonda la democrazia. 

Ma quindi, come viene giustificata l’esclusione dello straniero residente sul territorio, suddito delle leggi senza esserne cittadino? 

Aristotele, meteco anch’egli, non trova altre motivazioni per spiegare l’esclusione dei meteci dalla cittadinanza, se non ragioni utilitaristiche. D’altronde, allo status di cittadino sono connessi tutta una serie di privilegi : l’accesso a un sistema di welfare, il godimento dei diritti politici, la possibilità di libera circolazione e di accesso alla protezione diplomatica; quei diritti del cittadino da cui sono esclusi tutti coloro che cittadini non sono, anche perché – ricordiamolo – tutti questi diritti hanno un costo per lo Stato. 

Il filosofo osserva che le leggi sulla cittadinanza approvate da Pericle rispondono proprio a questa logica di estensione o non estensione della cittadinanza sulla base di motivazione utilitaristiche; e quindi l’estensione nei periodi di guerra, e la riduzione nei periodi di “eccesso” di cittadini. 

Allo stesso modo anche le nostre misure di accesso alla cittadinanza si modificano nel tempo; per esempio con la Legge 91/1992 aumentano gli anni di residenza necessari alla possibilità di richiedere la cittadinanza ( da 5 a 10); sono – tra l’altro- gli anni in cui i flussi migratori iniziano ad aumentare significativamente.

Oggi un individuo che voglia acquisire la cittadinanza italiana deve essere in grado di dimostrare tutta una serie di requisiti, tra cui requisiti economici, come l’ottemperanza degli obblighi tributari e contributivi ed il possesso di un regolare contratto di lavoro. La procedura, inoltre, prevede il pagamento di un contributo di 250 euro. E’ dunque richiesto un vero e proprio contributo economico – non solo sociale – all’individuo che intende ottenere la cittadinanza italiana: egli deve dimostrare di aver contribuito al bilancio dello Stato pagando le tasse; non sono certo sufficienti la conoscenza della lingua e l’integrazione culturale. 

Escludere un così elevato numero di persone della cittadinanza significa anche privare lo Stato di tutte le competenze, le idee e le innovazioni che quei cittadini avrebbero potuto portare. Non solo: all’interno dello stesso giornale “Inqua” ci sono numerosi talenti che non potranno ottenere il tesserino da giornalista attraverso questo percorso, solo perché in mancanza di una cittadinanza italiana, e questo è solo uno degli esempi di esclusioni non prettamente politiche legate all’esclusione dalla cittadinanza . Al di là delle riflessioni sui principi e sui valori, l’esclusione di questi soggetti dalla cittadinanza depriva la società stessa, oltre che determinare difficoltà oggettive per le persone interessate.

L’intenzione di questo confronto storico non è valutare quanto i modelli attuali di acquisizione della cittadinanza siano efficaci, ma quanto siano coerenti con i principi di valore su cui si fonda lo Stato di diritto. Se la legittimità democratica si regge sulla coincidenza tra chi obbedisce alle leggi e chi contribuisce a formularle, la presenza di una classe permanente di “sudditi residenti” non ne mina forse le fondamenta?  

Se anche i meteci avessero accesso ai diritti politici come cambierebbe la composizione dei nostri parlamenti? La politica continuerebbe ad utilizzare i migranti come capro espiatorio o affronterebbe finalmente altri temi? L’aumento del costo della vita, per esempio, o la perdita del potere d’acquisto dei salari forse sono questioni più urgenti dell’etnonazionalismo.

Aristotele solleva il dubbio che i criteri di accesso alla cittadinanza abbiano più a che fare con motivazioni economiche che non di “difesa dell’identità nazionale”. Tali criteri perseguono quale obiettivo? Quello di misurare la partecipazione alla comunità politica e sociale o di fungere da mezzo una gestione economica e demografica della cittadinanza?