Il testo è stato festeggiato dall’estrema destra europea all’insegna di cori razzisti quali “Send them back”.

Il 17 Giugno è stato approvato dal parlamento europeo un nuovo regolamento sui rimpatri. Il testo, approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, è stato festeggiato dall’estrema destra europea all’insegna di cori razzisti quali “Send them back”. Esso prevede l’introduzione di un sistema comune di rimpatrio europeo per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione Europa risulta irregolare.
Una delle maggiori novità introdotte è l’utilizzo del SIS (Sistema d’informazione Schengen) ai fini del rimpatrio.
Prima, con i soli regolamenti del 2008, se un cittadino straniero irregolare riceveva un foglio di via in un paese europeo (mettiamo caso l’Italia) e poi si spostava in un altro Stato membro ( per esempio la Francia), il paese in cui si trovava lo straniero irregolare al momento del fermo, detto Stato di esecuzione (nel nostro esempio la Francia), doveva tradurre e verificare il foglio di via rilasciato dallo Stato di emissione ( nel nostro esempio l’Italia).
Con il nuovo regolamento, l’ordine di rimpatrio verrà invece inserito direttamente nella più grande banca dati per la sicurezza in Europa, il SIS appunto, assumendo così valore paneuropeo e non più esclusivamente nazionale.
Un altra novità introdotta è il fatto che la detenzione sarà possibile anche in maniera preventiva, prima ancora di avere accesso alla possibilità di chiedere asilo. Tale detenzione, inoltre, avverá su territori esterni al diritto europeo, imitando quindi il modello dei CPR italiani in Albania o in Libia, nonostante tale modello non sia stato privo di critiche inerenti al mancato rispetto dei diritti umani – a tal riguardo rimando al movimento “noaicpr”.
Il testo prevede procedure accelerate di valutazione della domanda d’asilo che devono concludersi entro 12 settimane. Le tempistiche non permetterebbero dunque di valutare correttamente la legittimità della richiesta d’asilo, verificando realmente i rischi del rimpatrio per i singoli ( pena di morte, torture, guerra civile etc). Inoltre anche le possibilità di chiedere ricorso contro un eventuale rifiuto della richiesta d’asilo vengono ridotte: si può chiedere ricorso contro il rimpatrio solo ad un giudice di primo grado, senza poter accedere ad ulteriori gradi di giudizio . Il cittadino del paese terzo avrà comunque la possibilità di chiedere la sospensione del rimpatrio, ma tale richiesta non sospende l’allontanamento dal territorio europeo e dunque, concretamente, si rivela inutile.
I cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul territorio potranno essere trattenuti sulla base di una valutazione individuale. Il trattenimento dovrà essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria, potrà durare fino a 24 mesi e potrà essere prorogato fino a sei mesi, per un totale di 30 mesi. Nel caso in cui al termine della detenzione ed in mancanza di rimpatrio, il soggetto si spostasse in un altro paese membro, la detenzione potrà essere ripetuta senza considerare i mesi precedenti di reclusione.
Nei casi in cui non si ricorra al trattenimento, gli Stati membri mantengono comunque la facoltà di imporre rigide misure di controllo alternative, obbligando il cittadino straniero a presentarsi regolarmente presso le autorità competenti, a risiedere in un luogo specificamente designato, a sottoporsi al monitoraggio elettronico o a depositare una garanzia finanziaria.
Il regolamento potenzia in modo significativo gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali che, d’ora in poi, potranno svolgere misure investigative finalizzate alla corretta identificazione del soggetto e alla preparazione del rimpatrio. Tali interventi comprendono le perquisizioni delle persone, delle loro abitazioni o di altri locali pertinenti, nonché il sequestro di effetti personali e di dispositivi elettronici. L’attivazione di questi poteri ispettivi è comunque subordinata a una formale autorizzazione giudiziaria o amministrativa.
Non è tuttavia chiaro come le tempistiche per verificare la validità della richiesta di asilo – verifiche certamente complesse dato che dovrebbero indagare la complessità delle motivazioni individuali e dei contesti nazionali – possano svolgersi in al massimo tre mesi; mentre le procedure atte al rimpatrio, che dovrebbero essere molto più veloci, soprattutto se il soggetto è già in possesso di documenti, offrono più di due anni di tempo alle burocrazie nazionali.
Il Parlamento Europeo ci tiene a sottolineare che tutte le misure dovranno rispettare i diritti fondamentali ed essere soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e nazionale. Il quadro normativo stabilisce infatti che gli accordi con paesi terzi per il rimpatrio dovranno essere conclusi esclusivamente con nazioni che dimostrino il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Tuttavia, in contrasto con le sue premesse, il regolamento introduce una clausola di flessibilità secondo cui l’esistenza di carenze o violazioni dei diritti riscontrate in parti circoscritte del territorio del paese terzo, o limitatamente a determinate categorie di persone, non impedisce di per sé la stipula dell’accordo complessivo.
Descritte ora le modifiche del quadro europeo in materia di rimpatri, la storia ci impone di fare una riflessione.
I paesi europei per secoli hanno violentato le terre e le risorse dei così detti “paesi terzi”, schiavizzando le popolazioni, derubandone le materie prime, instituendo e sostenendo regimi fondati sulla discriminazione razziale, inaguarando guerre pur di mantenere quei privilegi commerciali derivati dallo sfruttamento coloniale. Quegli stessi paesi la cui ricchezza si fonda sullo sfruttamento – passato e contemporaneo- dei “paesi terzi”, oggi ritengono di potersi arrogare il diritto di lavarsi le mani di ogni loro responsabilità passata e recente.
L’Europa, a dirla tutta, è in gran debito con gli Stati da cui provengono i migranti che tanto teme.
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