(Fotografia di Marta Sbaffi)
In Italia i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) vengono istituiti con la legge Turco-Napolitano del 1998. Questi centri danno vita a un sistema detentivo che coinvolge tanto le persone che non hanno rispettato le norme di accesso ai confini nazionali, quanto le persone che intendono entrare nel territorio dello Stato.

Questo è stato il punto di partenza dell’incontro dedicato al tema dei CPR, svoltosi nell’ambito del festival TRAIETTORIE, presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino. L’evento, organizzato da Giulia Olivieri e Lorenzo Mazzocchi, ha visto la partecipazione dell’avvocata Laura Martinelli dell’ASGI e della professoressa Alessandra Algostino dell’Università di Torino.
L’avvocata Laura Martinelli ha evidenziato come, in quest’ultimo caso, i CPR svolgano una funzione preventiva e rispondano ad una logica di esternalizzazione delle frontiere. A questo proposito ha citato l’esempio dei centri realizzati in Albania, i quali contribuiscono a spostare la frontiera amministrativa da quella giuridica del Paese di arrivo.
Martinelli ha inoltre spiegato come la detenzione nei CPR sia una forma di detenzione amministrativa: non deriva dalla commissione di un reato, ma dalla violazione delle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Ci troviamo dunque di fronte ad una limitazione della libertà personale, motivata non dalla commissione di un delitto da parte dell’individuo, ma dalla sola irregolarità del suo status amministrativo.
La professoressa Alessandra Algostino pone una domanda importante: “ Riteniamo che lo status amministrativo di una persona possa essere un motivo sufficiente a giustificare una detenzione ed una violazione della libertà personale?”. Se la risposta è sì, tutto ciò è coerente con i valori della nostra Costituzione?
Durante l’incontro è stato sottolineato come il diritto amministrativo sia profondamente diverso dal diritto penale. Comprendere questa distinzione, secondo le relatrici, è essenziale per cogliere la violenza non solo fisica, ma anche giuridica e politica che i CPR esercitano nei confronti delle persone detenute.
Il diritto amministrativo può essere modificato attraverso semplici circolari, senza la necessità di approvare una legge; questo rende il diritto amministrativo molto meno garantista perché facilmente modificabile, anche senza l’intervento del Parlamento, istituzione che nelle democrazie detiene il potere legislativo.
La professoressa Alessandra Algostino ha infatti ricordato come la stessa Corte Costituzionale abbia stabilito che la detenzione nei CPR sia una violazione dell’articolo 13 della Costituzione perché, essendo prevista una limitazione della libertà personale ( e non solo di circolazione), dovrebbe essere disciplinata da una legge che ne indichi i casi e le modalità. Invece, non esiste una normativa organica che disciplini nel dettaglio le modalità della detenzione nei CPR, con il rischio che i diritti delle persone trattenute siano esposti a restrizioni ed abusi.
L’avvocata Martinelli ha poi spiegato le due diverse forme di detenzione amministrativa. Il primo caso riguarda lo straniero privo di permesso di soggiorno. In queste situazioni il soggetto viene identificato in questura e viene emesso immediatamente un decreto di espulsione. Il rimpatrio dovrebbe essere immediato; se però ciò non è possibile – per esempio perché non si hanno i mezzi a disposizione per farlo o perché è difficile identificare il soggetto in mancanza di documenti, anche stranieri- allora, solo in quel caso, precisa l’avvocata, si può trattenere il soggetto nei CPR. Prima di ricorrere alla detenzione amministrativa, la questura dovrebbe valutare se ci sono le condizioni per attuare le misure alternative al detenimento, per esempio il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma in questura.
Le relatrici hanno inoltre ricordato che l’articolo 13 della Costituzione prevede che la libertà personale possa essere limitata solo tramite ratifica di un giudice. Per questo motivo, l’ingresso di una persona in un CPR richiede la firma di un provvedimento di convalida. Tuttavia ricerche operate dell’ Università di Torino hanno dimostrato come questi documenti di convalida siano per lo più dei “passacarte” in cui non vi è la reale verifica dell’idoneità del soggetto alla detenzione, per esempio per motivi di salute.
Una volta convalidata, la detenzione ha una durata di tre mesi e può essere prorogata fino a un massimo di diciotto mesi.
Il secondo caso è quello del richiedente asilo, il quale può essere trattenuto fino a 12 mesi durante la procedura di richiesta d’asilo.
Giunta al termine del suo discorso, Laura Martinelli ha evidenziato un dato particolarmente significativo: secondo le statistiche, soltanto il 40% delle persone detenute nei CPR viene effettivamente rimpatriato. La maggior parte di loro vengono buttati in strada, dopo essere stati reclusi – innocenti – per mesi e mesi.
Questi centri creano dei vuoti nelle vite delle persone che li attraversano, senza motivo.
Stando ai dati, inevitabilmente si solleva il dubbio, sempre più concreto, che il loro intento sia in realtà criminalizzare le migrazioni e alzare barriere sempre più alte, su su fino al cielo se sarà necessario, tra un “noi” e un “loro” costruito ed immaginario.